TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 22.
(Misure di semplificazione in materia di cooperazione).

Art. 23.
(Misure di semplificazione in materia di cooperazione).

      1. All'articolo 2545-octies del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di cui all'articolo 2513, l'obbligo previsto dal secondo comma del presente articolo è sospeso per il primo biennio successivo a tale perdita».

      2. La lettera c) del comma 10 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è abrogata.

      1. All'articolo 2545-octies del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari. In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l' attuazione del codice civile. Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

        In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'Albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.
        L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria».

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Art. 24.
(Disposizioni in materia di società cooperative).
 

      1. All'articolo 2511 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

 

      «Le società cooperative devono essere iscritte nell'Albo di cui agli articoli 2512, secondo comma, del presente codice, e 223-sexiesdecies delle disposizioni per l' attuazione del presente codice».

 

      2. La presentazione all'ufficio del registro delle imprese della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione all'Albo di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-sexiesdecies delle disposizioni per l' attuazione del codice civile.

        3. Ai fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'Albo di cui al medesimo comma la domanda unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria ai fini della immediata cancellazione dal suddetto Albo.
        4. Le società cooperative iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e non iscritte all'Albo di cui al comma 2, devono chiedere entro il 30 giugno 2008 al registro di provvedere all'iscrizione all'Albo delle società cooperative, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione alla loro forma societaria.
        5. Le società cooperative comunicano annualmente le notizie di bilancio, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.
        6. All'articolo 2515 del codice civile il terzo comma è abrogato.

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        7. All'articolo 223-sexiesdecies, primo comma delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, le parole: «depositare i bilanci» sono sostituite dalle seguenti: «comunicare annualmente le notizie di bilancio, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo».
        8. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
 

      «La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è effettuata senza spese ed in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente».